LE DIFFERENTI POSIZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGITTIMITA DI UNA POSSIBILE INTRODUZIONE DI UN OBBLIGO VACCINALE.
E’ assolutamente doveroso premettere che il seguente articolo ha scopo esclusivamente informativo, senza che lo stesso sia veicolo di considerazioni di carattere personale ed oggetto di convinzioni di varia natura.
In questi giorni si dibatte esclusivamente su un unico tema: l’introduzione del greenpass, e con esso prende via ogni ulteriore considerazione sulla possibile introduzione di una legge che preveda l’obbligo normativo della vaccinazione.
Sul punto, gli stessi giuristi ed addetti ai lavori pendono per soluzioni non unanimi, lasciando parecchie perplessità tra quelle persone che, lontane dal mondo del diritto, cercano di comprendere se una legge possa imporre la somministrazione della vaccinazione.
D’altronde, in considerazione della posizione altrettanto equivoca e non uniforme di medici e dottori specialisti, è legittimo ritenere che le divergenti convinzioni di chi ritiene legcito non vaccinarsi – i c.d. no-vax – e chi non accetta tali scelte ritenendole pregiudizievoli della salute altrui, siano dettate da condizionamenti di ordine generale.
Esclusivo scopo del presente articolo è quello di dare una versione giuridica della legittimità dell’obbligo vaccinale, fornendo in linea generale le due contrapposte correnti di pensiero giuridico espresse dai Giudici della Corte Costituzionale sull’argomento in questione.
Il giurista e giudice emerito della Corte Costituzionale, Sabino Cassese è intervenuto a Tgcom 24: “Non capisco perché si dubiti ancora della possibilità che, con una legge, si imponga l’obbligatorietà della vaccinazione. Abbiamo leggi del 1939, 1963, 1966, 1991 e 2017 connesse a vaccini di tipo diverso e che prevedono l’obbligo vaccinale”.
Cassese fa sua la proposta del magistrato Nordio di parlare di “requisito” invece che di obbligo.
“Il vaccino è una conditio sine qua non per l’accesso alle professioni pubbliche: gli insegnanti – categoria intorno a cui gira il dibattito – con il siero avrebbero una sorta di “patente” come quella necessaria agli autisti per condurre un mezzo pubblico”.
Poi aggiunge: “Ci sono interpretazioni distorte della libertà. Le nostre libertà non sono assolute, se lo fossero non ci sarebbe alcun limite e quindi nessuna comunità. Questi limiti sono parti delle nostre libertà”.
Di diverso avviso è chi richiama le diverse pronunce costituzionali che
sottolineano una dicotomia tra obbligo vaccinale e dettato della nostra Carta Costituzionale.
La pronunzia n. 307 del 14-22 giugno 1990 ha dichiarato incostituzionale la legge 4 febbraio 1966 n 51 sulla obbligatorietà della vaccinazione anti-poliomielitica, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria anti-poliomielitica.
La precedente decisione, la pronunzia n. 307 del 14-22 giugno 1990 ha dichiarato incostituzionale la legge 4 febbraio 1966 n 51 sulla obbligatorietà della vaccinazione anti-poliomielitica, nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un’equa indennità per il caso di danno derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria anti-poliomielitica. La precedente decisione n 88/1979 aveva già affermato che l’art 32 Cost. tutela la salute non solo come interesse della collettività ma anche, e soprattutto, come diritto primario ed assoluto del singolo.
Questo principio è stato ripreso e sviluppato dalla statuizione 307/1990: “Un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per le sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili”.
Gli interrogativi di chi appoggia tali orientamenti costituzionali sono le seguenti.
Abbiamo trattato di vaccini “di vecchio conio”, quelli sperimentati e testati in anni di studio e ricerca. Ora passiamo alle vaccinazioni di contrasto al Covid- 19.
Possiamo avere le stesse certezze di sicurezza in relazione ad essi? Abbiamo una letteratura scientifica che rassicuri sulle conseguenze che essi possono provocare sull’organismo di una “persona sana” sul medio e lungo periodo? E in relazione alla fertilità di donne e uomini? E i vaccini “di nuova generazione” ad mRNA sono del tutto sicuri sull’immediato e sulla lunga percorrenza dell’esistenza umana? E può essere reso obbligatorio un vaccino nei confronti del quale la stessa comunità scientifica è divisa ed incerta sulla sua copertura, efficacia, durata ed eventuali “danni collaterali”? Può essere utilizzato un vaccino sui più giovani che, in caso di “positività”, non avrebbero alcun reale rischio, tantomeno di infermità o morte?
Ai posteri l’ardua sentenza.