LEGITTIMO IL RIFIUTO DI RECARSI IN CASERMA PER EFFETTUARE L’ALCOLTEST, MA NON IL RIFIUTO DELL’ESAME.

LA CASSAZIONE CON SENTENZA NR. 12142/2021 HA STABILITO CHE INTEGRA LA FATTISPECIE DI REATO DI RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ALCOLTEST, IL RIFIUTO DEL SOGGETTO DI ESEGUIRE L’ESAME DOPO L’ACCOMPAGNAMENTO IN CASERMA

Per esaminare la fattispecie in questione è necessaria una fondamentale premessa.

Qualora si venga fermati per un controllo di polizia e l’operante di PG non abbia con sé la strumentazione per effettuare il rilevamento del tasso alcolemico, non siete obbligati a seguirlo in caserma, almeno che la stessa non sia nelle immediate vicinanze.

L’accompagnamento coatto in caserma, sarebbe una limitazione della libertà personale, consentita solo per le ipotesi tassativamente previste dalla legge e non confacenti con le esigenze di effettuare un controllo del tasso alcolemico del conducente di un veicolo.

Pertanto, il rifiuto di recarsi in un posto diverso dal luogo del controllo, per effettuare il relativo alcoltest è assolutamente legittimo.

La sentenza nr. 12142/21 della Suprema Corte di Cassazione, nel ribadire tale principio, chiarisce l’importante questione tra la legittimità del rifiuto ad essere condotto in un luogo distante per effettuare l’accertamento e la rilevanza penale del rifiuto a sottoporsi al test.

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L’imputato veniva fermato per un controllo di Polizia e, rendendosi necessario accertare il tasso alcolemico dello stesso, veniva condotto in Caserma a 25 km di distanza dal luogo del controllo.
I Giudici di legittimità rilevavano che l’imputato non aveva opposto alcuna obiezione a recarsi con gli operanti in Caserma, ma, giunti sul posto, si rifiutava di effettuare l’esame.

Secondo la Corte di Cassazione, nonostante l’accompagnamento in Caserma non era legittimo se prontamente opposto, il rifiuto a sottoporsi ad alcoltest configura l’ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 186 c. 7 C.d.S.

La vicenda in esame si può così riassumere: il rifiuto a seguire l’operante in caserma non configura alcuna ipotesi di reato; diversamente, il rifiuto di sottoporsi ad alcoltest integra la fattispecie delittuosa di cui all’art. 186 co. 7 C.d.S.

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