LA DIFFERENZA TRA ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO ED ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA E CONSEGUENZE GIURIDICHE DELLE CONDOTTE.
Le giovani coppie o gli amanti impazienti, non sempre considerano le conseguenze derivanti dal compiere atti contrari al pudore sessuale in luoghi pubblici, con il pericolo astratto che gli stessi possano essere visti da terzi.
Questo tipo di condotta, dapprima sanzionata penalmente, oggi non è considerata più reato, ma punita attraverso una sanzione amministrativa, fatte salve alcune eccezioni.
Il reato, già depenalizzato, di atti osceni in luogo pubblico è disciplinato dall’art. 527 cod. pen., nel testo novellato dall’art. 2, comma 1, lett. a) e lett. b) del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che recita: “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000, applicandosi invece la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano”.
Secondo la legge, l’oscenità di un atto è rilevante se compiuto in luogo diverso da quello privato.
In tale ipotesi si parla di atti osceni quando gli stessi siano compiuti in un luogo pubblico, aperto al pubblico ovvero esposto al pubblico.
Il luogo pubblico è quello sempre libero, di diritto o di fatto, a chiunque o a un numero indeterminato di persone, una piazza, una pubblica via, un parcheggio libero.
Il luogo aperto al pubblico è quello al quale può accedere il pubblico, in determinati momenti o adempiendo a speciali condizioni, ad esempio un cinema, un museo o un teatro, previo pagamento del biglietto di ingresso.
Il luogo esposto al pubblico è quello che, anche se non pubblico né aperto al pubblico, è posto in modo che un determinato di persone, in determinate condizioni, possa vedere quello che in esso si trova o si fa.
La differenza tra luogo pubblico, aperto al pubblico ed esposto al pubblico non sta esclusivamente nella condizione nella quale essi si trovano, ma anche in quella giuridica.
Secondo la giurisprudenza, quando si tratti di luogo pubblico o aperto al pubblico basta la possibilità, in astratto, che qualcun altro si accorga di quello che sta accadendo, ed è irrilevante il fatto che una determinata condotta sia avvenuta di notte oppure adottando le precauzioni del caso, oppure sia avvenuta in campagna o in zona appartata.
Qualora la condotta descritta avvenga all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano, la stessa avrà rilevanza penale e sarà punita con la reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi.
Molto simile al reato di atti osceni in luogo pubblico è quello di atti contrari alla pubblica decenza.
Questo è un reato che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a diecimila euro chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza.
Gli atti contrari alla pubblica decenza realizzano una condotta di minore gravità rispetto agli atti osceni, come sanzione non è previsto il carcere, nemmeno se gli atti indecenti vengano compiuti davanti a una scuola o a qualsiasi altro luogo di solito frequentato da minorenni.
Secondo la giurisprudenza, la distinzione tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che il reato di atti osceni ha un contenuto più specifico, essendo relativo al naturale sentimento del pudore sessuale, gli atti contrari alla pubblica decenza offendono i sentimenti più comuni e generici di compostezza e riservatezza.
Facendo degli esempi concreti, secondo la giurisprudenza, orinare in un luogo pubblico, perché dipende dalla sessualità, rientra tra gli atti contrari alla pubblica decenza, mentre chi si masturba pubblicamente commette il più grave reato di atti osceni in luogo pubblico, essendo un comportamento che offende il pudore sessuale.
Allo stesso modo, integra il reato di atti contrari alla pubblica decenza l’esibizione dei glutei scoperti ai passanti in luogo di pubblico transito, mentre si configurano gli atti osceni nel caso di esibizione dell’organo genitale maschile con palpeggiamento simulatorio di un atto sessuale.