IL RAPPORTO TRA LA NON MODICA QUANTITA’ DI SOSTANZA STUPEFACENTE E L’USO DI GRUPPO CHE NE ESCLUDE LA PENALE RILEVANZA.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza nr. 25401/2013 ha delineato il labile confine della rilevanza penale dell’uso di gruppo di sostanza stupefacente in rapporto alla quantità di droga, non modica, in quanto destinata, sì all’uso personale, ma di più persone contemporaneamente.
Secondo gli Ermellini, il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto, che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo sanzionato dall’art. 75, stesso D.P.R., a condizione che:
– l’acquirente sia uno degli assuntori;
– l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
– sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto.
Di converso, non ricorre l’ipotesi di consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, che implica l’irrilevanza penale del fatto, quando difetti la prova della parziale coincidenza soggettiva tra acquirente e assuntore dello stupefacente; della certezza sin dall’origine dell’identità dei componenti il gruppo; della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale; dell’intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo; dell’immediatezza degli effetti dell’acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (v. Cass. Pen., sez. 4, n. 6782 del 23.1.2014, Cheggoue e altro, rv. 259285).
Facendo applicazione di tali principi, i giudici, nella sentenza in esame, hanno condannato i due giovani escludendo il consumo di gruppo alla luce della presenza di elementi distonici, quali l’occultamento dello stupefacente all’interno degli slip, l’inversione di marcia cercando di eludere l’intervento della polizia e le contraddittorie dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti dagli arrestati.
A ciò è stato poi certamente aggiunta anche la valutazione del rilevante valore economico globale della sostanza detenuta, valore assolutamente sproporzionato rispetto alle condizioni patrimoniali dei due odierni ricorrenti, che la Corte territoriale ricorda essere privi di occupazione lecita e di dimostrate fonti di reddito.
Da ultimo, facendo propria la pronuncia delle Sezioni Unite, la Cassazione Penale con sentenza nr 532/2015 ha ribadito che: “In tema di detenzione illecita, di sostanze stupefacenti, il consumo di gruppo, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto che in quella di mandato all’acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante ma integra un illecito avente natura amministrativa, sanzionato dall’art. 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, quando l’acquirente sia uno degli assuntori, l’acquisto avvenga sin dall’inizio per conto degli altri componenti del gruppo e sia certa sin dall’inizio l’identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all’acquisto”.