Capita di frequente, purtroppo, dopo una serata o una cena fuori con gli amici, di mettersi al volante senza rendersi conto di quanto l’aver bevuto influisca sulla nostra lucidità ed idoneità a compiere un atto complesso e responsabile come guidare.
In questi casi, il posto di blocco e l’etilometro potrebbero diventare l’inizio di un incubo e di un lungo calvario.
L’art. 186 C.d.S. descrive la condotta tipica da osservare per non vedersi addebitare la c.d. guida in stato di ebbrezza stabilendo una responsabilità di natura amministrativa ed un’altra di natura penale, a seconda del tasso alcolemico accertato in rapporto a predeterminate soglie grammo/litro di alcool presente nel sangue.
• Qualora il tasso accertato sia superiore a 0,5 per g/l ma inferiore a 0,8 g/l. la responsabilità avrà natura amministrativa consistente nel pagamento di una sanzione da euro 544,00 a 2.174,00. All’accertamento consegue la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
• Nel caso in cui il tasso accertato sia superiore ad 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l, la violazione avrà natura penale e verrà punita con l’ammenda da euro 800,00 a 3.200,00 e l’arresto fino a sei mesi. All’accertamento consegue la sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
• Parimenti, qualora l’accertamento comporti la risultanza di un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l ne conseguirà la sanzione massima dell’ammenda da euro 1.500,00 a 6.000,00 e l’arresto da sei mesi ad un anno. In tal caso, la sospensione amministrativa accessoria della patente di guida da uno a due anni.
Ciò che qui interessa approfondire, tralasciando il merito dell’accertamento e tutte le altre ipotesi connesse, è la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, essendo l’automobile mezzo indispensabile per le esigenze quotidiane di ognuno.
Quali sono i rimedi per ottenere rapidamente la restituzione della patente di guida?
Qualora la violazione abbia natura esclusivamente amministrativa, ovvero si riferisca all’accertamento di un tasso alcolemico non superiore a 0,8 g/l, si potrà presentare istanza motivata al Prefetto entro il termine di 5 giorni dalla sospensione della patente, per potere usare l’autovettura in alcuni orari della giornata con riferimento a specifiche e preminenti esigenze.
L’istanza deve essere documentata e supportata da valide ragioni quali, a mero titolo esemplificativo, la necessità di utilizzare la macchina per recarsi a lavoro ovvero la necessità di utilizzare la macchina perché demandati all’assistenza di una persona portatrice di handicap.
In questo caso, la durata della sospensione sarà ricalcolata in rapporto alle ore di permesso usufruite.
Negli altri due casi, in cui il tasso alcolemico accertato superi la soglia di 0,8 g/l, la violazione riveste carattere di illecito penale, per cui competente a decidere sulla sospensione della patente, non è più il Prefetto, ma il Giudice del Tribunale Penale territorialmente competente.
In questo caso, il Prefetto opera comunque la sospensione della patente, ma in via provvisoria e cautelare, per tutelare la collettività nel periodo intercorrente tra l’accertamento della violazione e la sentenza penale di condanna. In questi casi, il Prefetto non ha altri poteri e non può concedere autonomamente il permesso di guida.
Ciò, però, può creare gravi pregiudizi, in quanto il processo penale ha tempi lunghi; questo comporta che l’interessato sconti tutto il periodo di sospensione ancor prima di avere una sentenza di condanna. In senso opposto, qualora la sentenza sia di assoluzione, rischia di avere scontato la sospensione della patente per un reato non commesso.
È possibile ottenere la patente di guida, senza dovere attendere la conclusione del processo penale?
Si, è possibile. L’unica cosa che l’interessato deve fare e richiedere la visita di controllo dinanzi la Commissione A.S.L. territorialmente competente, nei termini prefissati dall’ordinanza di sospensione.
Il superamento positivo della visita ed il rilascio del certificato medico di idoneità alla guida, fa venire meno i presupposti cautelari della sospensione.
In tale caso, la restituzione non sarà automatica, ma occorrerà rivolgersi ad un legale che, nelle more, presenti istanza di sospensiva dinanzi al Giudice di Pace competente al fine di rilevare il venire meno dei presupposti cautelari giustificativi del sequestro e richiedere provvedimento di immediata restituzione.
La sorte della nostra patente di guida sarà poi demandata, dopo anni, all’esito del processo penale.
In allegato e per Vostra utilità, la tabella ministeriale che stima la quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento delle soglie punitive di cui all’art. 186 C.d.S.