CANNABIS: LA COLTIVAZIONE IN CASA PER USO PERSONALE NON E’ REATO.

LE SEZIONI UNITE CON LA SENTENZA NR. 12348/20 HANNO RISOLTO IL CONTRASTO GIURISPRUDENZIALE SUL RAPPORTO TRA USO PERSONALE ED EFFETTIVO RISCHIO DI LESIONE DEL BENE GIURIDICO TUTELATO DELLA SALUTE PUBBLICA.

Il reato di detenzione di sostanze stupefacenti è sanzionato dal D.P.R. 309/90 e ss. mm. qualora tale detenzione sia destinata alla cessione a terzi.
Diversamente, non è soggetto a responsabilità penale chi detiene sostanza di tipo stupefacente al fine di farne uso esclusivamente personale.

In tale contesto, si colloca la coltivazione di cannabis, laddove la stessa, anche se destinata ad uso personale, può produrre un quantitativo di sostanza superiore ed incompatibile a tale scopo e quindi, essere un pericolo per la salute pubblica, in quanto potenzialmente cedibile a terzi.

Secondo un orientamento della Corte di Cassazione, l’importanza del bene giuridico tutelato della salute pubblica, giustificava l’anticipazione della soglia di punibilità, secondo un criterio di tipo astratto. Ciò significava che la coltivazione di cannabis era punibile a prescindere se il quantitativo prodotto era compatibile con l’uso personale.
Altra parte della Giurisprudenza di legittimità riteneva, invece, di dovere accertare, ai fini della punibilità, l’effettivo quantitativo prodotto dalla coltivazione e renderlo penalmente rilevante solamente qualora si accertasse un concreto pericolo per il bene della salute pubblica.

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A risolvere tale contrasto giurisprudenziale, è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che con sentenza nr. 12348 del 16 aprile 2020 che ha optato per una soluzione più garantista prevedendo che la punibilità del soggetto che coltiva piantine di cannabis in casa si deve valutare in rapporto all’effettivo pericolo che tale coltivazione può arrecare alla salute pubblica.
In altre parole, è punibile il soggetto che coltiva piantine che potenzialmente possono produrre un quantitativo di sostanza stupefacente non compatibile con l’uso personale.

In conclusione, sono lecite e non punibili, per mancanza di tipicità, le coltivazioni domestiche minime effettuate con strumenti e modalità rudimentali da cui si possa ricavare una quantità minima di sostanza drogante destinata ad un uso strettamente ed esclusivamente personale. E’ invece soggetta a sanzione amministrativa, prevista dall’art. 75 del d.p.r. n. 309/1990, la detenzione di sostanza stupefacente destinata in via esclusiva al consumo personale anche se ottenuta con una coltivazione domestica lecita.

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