RIMBORSO ABBONAMENTI PALESTRE E CORSI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

HAI PAGATO L’ABBONAMENTO IN PALESTRA, MA A CAUSA DEL LOCKDOWN NON HAI POTUTO USUFRUIRE DEL SERVIZIO? HAI DIRITTO AL RIMBORSO QUOTA PARTE O AL RECUPERO DEL PERIODO NON USUFRUITO.

In questo particolare periodo storico, in molti si sono trovati costretti ad interrompere improvvisamente la propria routine quotidiana, anche a causa della chiusura forzata delle attività commerciali non essenziali.
Tra queste, sicuramente, rientra l’interruzione della frequentazione di corsi di vario genere o del classico abbonamento in palestra.

In molti mi state chiedendo se vi sia il diritto al rimborso del periodo pagato e non goduto, nonostante tale inadempimento non sia addebitabile a responsabilità del gestore dei corsi o del proprietario della palestra.
La risposta è SI. Avete comunque diritto ad ottenere il rimborso proporzionato al periodo pagato e non usufruito.

L’art. 1463 c.c. stabilisce che: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
Ciò significa che chi paga per ottenere un servizio e non lo ottiene, ha diritto alla restituzione di quanto versato, in rapporto (in caso di corsi o abbonamenti in palestra) al periodo di impossibilitata frequentazione.

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In altre parole, l’impossibilità dovuta al contingente momento di pandemia, sgrava il gestore del corso ovvero il proprietario della palestra dall’essere responsabile per l’inadempimento, quindi, lo esonera da eventuali richieste di indennizzo o risarcimento danno, ma non alla restituzione di quanto percepito in virtù di una controprestazione non eseguita. Se così fosse, ci sarebbe un ingiusto arricchimento e una violazione dei diritti del consumatore.

Per completezza espositiva, occorre precisare che, qualora il corso o la palestra permettano una esecuzione differita alla ripresa dell’attività, il gestore del corso o il proprietario della palestra potrebbero opporre la circostanza che l’impossibilità sia solo temporanea. In questi casi, la soluzione auspicabile e conveniente per entrambe le parti, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, rimarrebbe il congelamento del periodo pagato e non goduto e l’esecuzione della prestazione al termine del lockdown.

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